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Sport - Calcio

Grigi, multa di 8000€ da parte della Commissione Disciplinare

L'ammenda a causa di irregolarità nel trasferimento di Cusaro la scorsa stagione

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Simone Lazzarone
ALESSANDRIA

Aggiornamento 11/01- Anche la Valenzana ed il suo Presidente Omodeo non sfuggono alla Commissioni Disciplinare Nazionale. Il deferimento dello scorso 6 dicembre vale anche per Renato Domenighetti, Direttore Tecnico della società che all'epoca dei fatti svolgeva quel ruolo senza averne i requisiti. Il Presidente ed il Direttore Tecnico avrebbero chiesto dei soldi ai genitori del giocatore Alessandro Chisari la somma di 8000€ ed aver chiesto ed ottenuto dai genitori del giocatore Federico Finotti la somma di 1750€. Ecco il testo integrale del comunicato ufficiale:

(146) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO 

OMODEO (già Presidente della Soc. Valenzana Calcio Srl), RENATO 

DOMENEGHETTI (Direttore Sportivo della Soc. Valenzana Calcio Srl), E DELLA 

SOCIETA’ VALENZANA MADO CALCIO Srl  già VALENZANA CALCIO Srl (nota n. 

2753/655pf11-12/AM/ma del 12.11.2012).

Visti gli atti 

Letto il deferimento disposto dalla procura Federale in data 12 novembre 2012 nei 

confronti di: 

Alberto Omodeo, già Presidente della società Valenzana Calcio srl per violazione  

dell’art.1, comma 1, del C.G.S., sia in relazione a quanto previsto dall’art. 96 NOIF, per 

aver richiesto al genitore del calciatore Alessandro Chisari, tesserato per la sua società, il 

versamento di euro 8.000,00 costituente il pagamento della somma dovuta quale premio 

di preparazione alla società di provenienza del calciatore la Pozzomaina e sia dall’art. 106 

e ss. delle NOIF per aver richiesto ed ottenuto dal genitore del calciatore Finotti Federico 

(tesserato per la sua società) che aveva richiesto lo svincolo del figlio, la somma di € 

1.750,00 in contanti; nonchè per aver fatto svolgere al Sig. Renato Domeneghetti le 

funzioni di Direttore Tecnico senza che lo stesso avesse i prescritti requisiti e senza  che 

fosse tesserato per la Soc. Valenzana S.r.l.; 

Renato Domenighetti ex art.1,comma 5 per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in 

relazione a quanto previsto dall’art. 96 N.O.I.F., per aver richiesto al genitore del calciatore 

Alessandro Chisari, tesserato per la sua società, il pagamento della somma di euro 8

8.000,00 quale premio di preparazione dovuto alla società di provenienza, la Pozzomaina 

e per aver svolto le funzioni di Direttore Sportivo senza avere i prescritti requisiti e senza 

essere tesserato per la Soc. Valenzana S.r.l.; 

la Società Valenzana Mado Calcio Srl  a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 

comma 1 del C.G.S. per il comportamento del suo Presidente Alberto Omodeo, e di 

responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., con riferimento alla condotta 

ascritta al Sig. Renato Domeneghetti. 

Letta la memoria depositata in atti dal sig. Alberto Omodeo con la quale, facendo ampio 

riferimento alle dichiarazioni confessorie rese dinanzi alla Procura Federale chiede, “ove 

non sia possibile il proscioglimento, applicare a carico dello stesso una punizione 

estremamente mite ed attenuata, da contenersi entro i limiti minimi previsti dall’art. 19 

CGS, previo riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui agli artt. 23 e, soprattutto, 24 

CGS” 

Rilevato che nessuna memoria difensiva è stata depositata in atti dagli altri soggetti deferiti 

All’inizio della riunione odierna i deferiti Alberto Omodeo e la Società Valenzana Mado 

Calcio Srl già Valenzana Calcio Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi 

dell’art. 23 e 24 CGS. 

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: 

“La Commissione disciplinare nazionale,  

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Alberto Omodeo e la Società 

Valenzana Mado Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi 

dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alberto Omodeo, sanzione della inibizione per 

giorni 180, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS alla inibizione per giorni 90 (novanta); 

pena base per la Società Valenzana Mado Calcio Srl ammenda di € 3.000,00, diminuita ai 

sensi degli artt. 23 e 24 CGS all’ammenda di € 1.500,00;];  

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; 

visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti  di cui all’art. 1, comma 1, 

possono accordarsi con la Procura federale prima che termini  la fase dibattimentale di 

primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, 

indicandone la specie e la misura;  

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la 

qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua  la sanzione indicata, ne 

dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei 

confronti del richiedente; 

visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e 

di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la 

scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, 

su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero 

commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; 

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta 

corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, 

P.Q.M. 

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al 

dispositivo. 

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. 

Il procedimento prosegue per il sig. Renato Domeneghetti. 9

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha 

concluso per l’affermazione di responsabilità del sig. Renato Domeneghetti  chiedendo 

l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi otto. 

Preso atto che il sig. Renato Domeneghetti non è comparso alla odierna udienza. 

Ritenuto che i fatti contestati al Domeneghetti risultano ampiamente e dettagliatamente 

comprovati nella relazione redatta dalla Procura Federale e nei documenti in atti. 

Considerato che, in particolare, appare certo che il Domeneghetti abbia richiesto al 

genitore del calciatore Alessandro Chisari, tesserato per la sua società, il pagamento della 

somma di euro 8.000,00 quale premio di preparazione dovuto alla società di provenienza, 

la Pozzomaina così come appare incontestabile che lo stesso Domeneghetti abbia svolto 

le funzioni di Direttore Sportivo senza avere i prescritti requisiti e senza essere tesserato 

per la Soc. Valenzana Srl; 

Considerato che alla luce di tali considerazioni appare equa la sanzione richiesta dalla 

Procura federale 

      P.Q.M. 

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS dispone l’applicazione 

delle seguenti sanzioni: 

Alberto Omodeo inibizione per giorni 90 (novanta); 

Valenzana Mado Calcio Srl ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00. 

Infligge al sig. Renato Domeneghetti l’inibizione per mesi 8 (otto). 

Alessandria - Le scorie della stagione passata continuano a pesare sul bilancio dell'Alessandria Calcio. Oggi la Commissione Disciplinare Nazionale ha sanzionato con un'ammenda di 8000€ la società grigia, per responsabilità oggettiva, per irregolarità nel trasferimento di Cusaro dal Monza all'Alessandria. Sanzioni anche per Cesare Rossini, all'epoca del fatto al vertice dell'Alessandria Calcio, l'agente del giocatore Mossini Matteo, ovviamente Fabio Cusaro e il Monza Calcio. Per Rossini 18 mesi di sospensione della licenza, per Mossini sospensione della licenza per 8 mesi e 4000€ di sanzione, per il giocatore 2000€ di ammenda, mentre la società brianzola se la cava con una multa di 1200€.

Ecco il testo integrale del comunicato ufficiale:
(107) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE ITALO
ROSSINI (all’epoca dei fatti socio unico dal 23.6.2011 all’1.12.2011 e di maggioranza
dal 2.12.2011 al 13.4.2012 della Soc. Alessandria Calcio 1912 Srl, nonché Agente di
calciatori), MATTEO MOSSINI (Agente di calciatori) FABIO CUSARO (all’epoca dei
fatti calciatori tesserato per la Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa ed attualmente
tesserato per la Soc. Tritium Calcio  1908 Srl) E LE SOCIETA’ ALESSANDRIA
CALCIO 1912 Srl E AC MONZA BRIANZA 1912 Spa (nota n. 1970/141pf11-12/AM/ma
del 9.10.2012).
Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione i soggetti di seguito
indicati, per rispondere delle violazioni così testualmente specificate:
1. Rossini Cesare Italo
1.1  “per la violazione del disposto di cui all’art.1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 11, comma 1
lett. b, e 19, comma 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora di tutte
tali norme in via autonoma, per essere stato socio unico, dal 23.6.2011 all’1.12.2011, e di
maggioranza dal 2.12.2011 al 13.4.2012, dell’Alessandria Calcio  1912 s.r.l. ed al
contempo agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.;” 
1.2 “per la violazione del disposto di cui all’art.1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 20, comma 9, e
19, comma 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora di tutte tali
norme in via autonoma, per aver consentito che l’agente sig. Matteo Mossini assistesse il 9
calciatore sig. Cusaro Fabio in occasione del tesseramento per l’Alessandria Calcio 1912
s.r.l., di cui al contratto economico del 26.1.2012, in palese conflitto di interessi essendo i
due agenti entrambi soci della Studio Assist & Partners s.r.l., Società peraltro beneficiaria
dei compensi derivanti dall’attività di agente per il tesseramento di tale calciatore, ed
essendo al contempo l’Avv. Cesare Italo Rossini socio di maggioranza della Società
calcistica appena citata;”
2. Mossini Matteo
2.1 “per la violazione del disposto di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto  dagli artt.20, comma 9, e 19,
comma 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora di tutte tali norme in
via autonoma, per avere assistito il calciatore sig. Cusaro Fabio in occasione del
tesseramento per l’Alessandria Calcio 1912 s.r.l., di cui al contratto economico del
26.1.2012, in palese conflitto di interessi essendo socio unitamente all’Avv. Cesare Italo
Rossini dello Studio Assist & Partners s.r.l., Società peraltro beneficiaria dei compensi
derivanti dall’attività di agente per il tesseramento di tale calciatore, ed essendo al
contempo l’Avv. Cesare Italo Rossini socio di maggioranza della Società calcistica appena
citata;”
2.2 “per la violazione del disposto di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli  artt. 19, commi 2 e 3, del
vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora dall’art.93, comma 1, delle
N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse inserito nel contratto
economico tra la Alessandria Calcio 1912 s.r.l. ed il sig. Fabio Cusaro del 26.1.2012, in
occasione del quale ha assistito il calciatore;”
3. Cusaro Fabio
“per la violazione del disposto di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia
in via autonoma che in relazione a quanto  disposto dall’art.21,  comma 5, del vigente
regolamento Agenti di calciatori, nonché dall’art.93, comma 1, delle N.O.I.F., nonché
ancora di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che nel
contratto datato 26.1.2012 dallo stesso stipulato con l’Alessandria Calcio 1912 s.r.l., fosse
indicato il nominativo e la qualifica di intervento del sig. Matteo Rossini, agente di calciatori
al quale aveva conferito mandato;”
4. Società ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl
“ai sensi dell’art.4, comma 2, del Codice di  Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità
oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati,
posti in essere dal proprio socio unico dal 23.6.2011 all’1.12.2011, e di maggioranza dal
2.12.2011 al 13.4.2012, Avv. Cesare Italo Rossini;”
5. Società AC MONZA BRIANZA 1912 SpA
“ai sensi dell’art.4, comma 2, del Codice di  Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità
oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati,
posti in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, sig. Fabio Cusaro;”.
All’inizio della riunione odierna i deferiti, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza
di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale,  10
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Cesare Italo Rossini, Matteo
Rossini, Fabio Cusaro e le Società Alessandria Calcio 1912 Srl e AC Monza Brianza 1912
Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai
sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Cesare Italo Rossini, sanzione della
sospensione della licenza di mesi 24 (ventiquattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a
mesi 18 (diciotto); pena base per il Sig. Matteo Mossini, sanzione della sospensione della
licenza di mesi 12 (dodici), oltre all’ammenda 6.000,00 (€ seimila/00) diminuita ai sensi
dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto), oltre all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00); pena
base per il Sig. Fabio Cusaro, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00),
diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00); pena base per la Società
Alessandria Calcio 1912 Srl,  sanzione della ammenda di €  12.000,00 (€ dodicimila/00),
diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base
per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 1.800,00 (€
milleottocento/00), diminuita  ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 1.200,00 (€
milleduecento/00);]; 
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti  di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini  la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura; 
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua  la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che  chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della seguenti sanzioni:
? per il Sig. Cesare Italo Rossini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 18
(diciotto);
? per il Sig. Matteo Mossini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 8 (otto), oltre
all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00);
? per il Sig. Fabio Cusaro, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);
? per la Società Alessandria Calcio 1912 Srl, sanzione della ammenda di €  8.000,00 (€
ottomila/00);
? per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 1.200,00 (€
milleduecento/00);
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predente.

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Billy Bright 12/01/2013 12:44:22 ha scritto:

sull'ultima affermazione avrei i miei SERISSIMI dubbi!!!!

Billy Bright 12/01/2013 12:44:22 ha scritto:

sull'ultima affermazione avrei i miei SERISSIMI dubbi!!!!

sandro 11/01/2013 17:57:20 ha scritto:

sarebbe una cosa giusta far pagare 4000 euro ciascuno a Rossini e alla De Bernardi.Speriamo che non svolgano il proprio mestiere di avvocato come hanno gestito i GRIGI! FORZA GRIGI!!!

11/01/2013 16:47:44 ha scritto:

Lo dico veramente senza polemica credetemi ma sarebbe ora che ci si facesse qualche domanda su come viene gestita la nord negli ultimi anni. Sono persone in grado? è vero che non esistono alternative ma sono in buona fede? c'entra la politica? lo dico con un amaro in bocca pazzesco e non per criticare

11/01/2013 16:43:27 ha scritto:

Aspettiamo commenti dalla curva nord su come mai non è mai stato fatto nemmeno un coretto contro rossini e debernardi che hanno fatto guai, lasciato debiti, multe e fatto schifo a livello sportivo mentre si contro capra che è l'unico di tutti questi anni che ha tirato fuori i soldi. Forse perchè comunica male???? e? forse meglio dire che è tutto a posto e rubare facendo fallire l'Alessandria che tirare fuori i soldi e lamentarsi che non ci sono aiuti? Per piacere la Nord e i lanciacori rispondano grazie!!!!

colleoni 11/01/2013 15:51:37 ha scritto:

Alla prima puntata della trasmissione radiofonica " C'è un grande prato verde", esattamente un anno fa, Nicola Pilotti ha chiesto a Rossini se non era incompatibile il suo ruolo nei Grigi con il suo lavoro. Lui rispose argomentando di no. Evidentemente quelle argomentazioni erano fasulle. E mai nessun altro glielo ha chiesto in tutti questi mesi? Strano o tutti d'accordo, giornalisti compresi?

grigi olè 11/01/2013 13:51:28 ha scritto:

Ma porca tr... non è possibile, non bastavano i giocatori con contratti da serie B, ci voleva anche questa....ma quanti cavolo di danni hanno fatto questo fenomeno qua' e quell'altra casalese ?? Se io fossi al posto della dirigenza attuale gli farei causa, o gli chiederei di tirare fuori di tasca propria sti 8 mila euro !!!!

pasquino 11/01/2013 13:13:47 ha scritto:

Ricordo che qualche club,di quelli che ogni tanto vogliono dettare legge nelle scelte tecniche e nelle strategie societarie lo ha insignito di un riconoscimento...lui e socia...e ho detto tutto

... 11/01/2013 11:19:59 ha scritto:

riguarda l'anno scorso, non cominciamo a buttare merda a gratis generalizzando...

11/01/2013 08:52:38 ha scritto:

tanto x cambiare prendiamo una multa e tanto x cambiare non facciamo le cose in regola, ormai sono anni che andiamo avanti così e poi vogliamo andare in B? Non riusciamo un anno che è un anno stare alle regole, ogni volta ne esce una nuova e ogni volta o veniamo penalizzati oppure prendiamo una multa, ma in lega secondo voi cosa dicono? forse che siamo degli incapaci a gestire una società di calcio?non diamo però sempre le colpe a cgi sanziona, se lo fanno i motivi ci sono, speriamo bene che la cosa finisca, ma ho dei seri dubbi....

Pulcinella 11/01/2013 08:19:23 ha scritto:

Sono costernato! Mai avrei pensato che muovesse suoi interessi personali...
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