Sport - Calcio
Grigi, multa di 8000€ da parte della Commissione Disciplinare
L'ammenda a causa di irregolarità nel trasferimento di Cusaro la scorsa stagione
Simone Lazzarone
ALESSANDRIA Aggiornamento 11/01- Anche la Valenzana ed il suo Presidente Omodeo non sfuggono alla Commissioni Disciplinare Nazionale. Il deferimento dello scorso 6 dicembre vale anche per Renato Domenighetti, Direttore Tecnico della società che all'epoca dei fatti svolgeva quel ruolo senza averne i requisiti. Il Presidente ed il Direttore Tecnico avrebbero chiesto dei soldi ai genitori del giocatore Alessandro Chisari la somma di 8000€ ed aver chiesto ed ottenuto dai genitori del giocatore Federico Finotti la somma di 1750€. Ecco il testo integrale del comunicato ufficiale:
(146) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO
OMODEO (già Presidente della Soc. Valenzana Calcio Srl), RENATO
DOMENEGHETTI (Direttore Sportivo della Soc. Valenzana Calcio Srl), E DELLA
SOCIETA’ VALENZANA MADO CALCIO Srl già VALENZANA CALCIO Srl (nota n.
2753/655pf11-12/AM/ma del 12.11.2012).
Visti gli atti
Letto il deferimento disposto dalla procura Federale in data 12 novembre 2012 nei
confronti di:
Alberto Omodeo, già Presidente della società Valenzana Calcio srl per violazione
dell’art.1, comma 1, del C.G.S., sia in relazione a quanto previsto dall’art. 96 NOIF, per
aver richiesto al genitore del calciatore Alessandro Chisari, tesserato per la sua società, il
versamento di euro 8.000,00 costituente il pagamento della somma dovuta quale premio
di preparazione alla società di provenienza del calciatore la Pozzomaina e sia dall’art. 106
e ss. delle NOIF per aver richiesto ed ottenuto dal genitore del calciatore Finotti Federico
(tesserato per la sua società) che aveva richiesto lo svincolo del figlio, la somma di €
1.750,00 in contanti; nonchè per aver fatto svolgere al Sig. Renato Domeneghetti le
funzioni di Direttore Tecnico senza che lo stesso avesse i prescritti requisiti e senza che
fosse tesserato per la Soc. Valenzana S.r.l.;
Renato Domenighetti ex art.1,comma 5 per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in
relazione a quanto previsto dall’art. 96 N.O.I.F., per aver richiesto al genitore del calciatore
Alessandro Chisari, tesserato per la sua società, il pagamento della somma di euro 8
8.000,00 quale premio di preparazione dovuto alla società di provenienza, la Pozzomaina
e per aver svolto le funzioni di Direttore Sportivo senza avere i prescritti requisiti e senza
essere tesserato per la Soc. Valenzana S.r.l.;
la Società Valenzana Mado Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4
comma 1 del C.G.S. per il comportamento del suo Presidente Alberto Omodeo, e di
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., con riferimento alla condotta
ascritta al Sig. Renato Domeneghetti.
Letta la memoria depositata in atti dal sig. Alberto Omodeo con la quale, facendo ampio
riferimento alle dichiarazioni confessorie rese dinanzi alla Procura Federale chiede, “ove
non sia possibile il proscioglimento, applicare a carico dello stesso una punizione
estremamente mite ed attenuata, da contenersi entro i limiti minimi previsti dall’art. 19
CGS, previo riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui agli artt. 23 e, soprattutto, 24
CGS”
Rilevato che nessuna memoria difensiva è stata depositata in atti dagli altri soggetti deferiti
All’inizio della riunione odierna i deferiti Alberto Omodeo e la Società Valenzana Mado
Calcio Srl già Valenzana Calcio Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi
dell’art. 23 e 24 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Alberto Omodeo e la Società
Valenzana Mado Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi
dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alberto Omodeo, sanzione della inibizione per
giorni 180, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS alla inibizione per giorni 90 (novanta);
pena base per la Società Valenzana Mado Calcio Srl ammenda di € 3.000,00, diminuita ai
sensi degli artt. 23 e 24 CGS all’ammenda di € 1.500,00;];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e
di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la
scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,
su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero
commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al
dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
Il procedimento prosegue per il sig. Renato Domeneghetti. 9
Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha
concluso per l’affermazione di responsabilità del sig. Renato Domeneghetti chiedendo
l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi otto.
Preso atto che il sig. Renato Domeneghetti non è comparso alla odierna udienza.
Ritenuto che i fatti contestati al Domeneghetti risultano ampiamente e dettagliatamente
comprovati nella relazione redatta dalla Procura Federale e nei documenti in atti.
Considerato che, in particolare, appare certo che il Domeneghetti abbia richiesto al
genitore del calciatore Alessandro Chisari, tesserato per la sua società, il pagamento della
somma di euro 8.000,00 quale premio di preparazione dovuto alla società di provenienza,
la Pozzomaina così come appare incontestabile che lo stesso Domeneghetti abbia svolto
le funzioni di Direttore Sportivo senza avere i prescritti requisiti e senza essere tesserato
per la Soc. Valenzana Srl;
Considerato che alla luce di tali considerazioni appare equa la sanzione richiesta dalla
Procura federale
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS dispone l’applicazione
delle seguenti sanzioni:
Alberto Omodeo inibizione per giorni 90 (novanta);
Valenzana Mado Calcio Srl ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00.
Infligge al sig. Renato Domeneghetti l’inibizione per mesi 8 (otto).
Alessandria - Le scorie della stagione passata continuano a pesare sul bilancio dell'Alessandria Calcio. Oggi la Commissione Disciplinare Nazionale ha sanzionato con un'ammenda di 8000€ la società grigia, per responsabilità oggettiva, per irregolarità nel trasferimento di Cusaro dal Monza all'Alessandria. Sanzioni anche per Cesare Rossini, all'epoca del fatto al vertice dell'Alessandria Calcio, l'agente del giocatore Mossini Matteo, ovviamente Fabio Cusaro e il Monza Calcio. Per Rossini 18 mesi di sospensione della licenza, per Mossini sospensione della licenza per 8 mesi e 4000€ di sanzione, per il giocatore 2000€ di ammenda, mentre la società brianzola se la cava con una multa di 1200€.
Ecco il testo integrale del comunicato ufficiale:
(107) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE ITALO
ROSSINI (all’epoca dei fatti socio unico dal 23.6.2011 all’1.12.2011 e di maggioranza
dal 2.12.2011 al 13.4.2012 della Soc. Alessandria Calcio 1912 Srl, nonché Agente di
calciatori), MATTEO MOSSINI (Agente di calciatori) FABIO CUSARO (all’epoca dei
fatti calciatori tesserato per la Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa ed attualmente
tesserato per la Soc. Tritium Calcio 1908 Srl) E LE SOCIETA’ ALESSANDRIA
CALCIO 1912 Srl E AC MONZA BRIANZA 1912 Spa (nota n. 1970/141pf11-12/AM/ma
del 9.10.2012).
Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione i soggetti di seguito
indicati, per rispondere delle violazioni così testualmente specificate:
1. Rossini Cesare Italo
1.1 “per la violazione del disposto di cui all’art.1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 11, comma 1
lett. b, e 19, comma 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora di tutte
tali norme in via autonoma, per essere stato socio unico, dal 23.6.2011 all’1.12.2011, e di
maggioranza dal 2.12.2011 al 13.4.2012, dell’Alessandria Calcio 1912 s.r.l. ed al
contempo agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.;”
1.2 “per la violazione del disposto di cui all’art.1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 20, comma 9, e
19, comma 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora di tutte tali
norme in via autonoma, per aver consentito che l’agente sig. Matteo Mossini assistesse il 9
calciatore sig. Cusaro Fabio in occasione del tesseramento per l’Alessandria Calcio 1912
s.r.l., di cui al contratto economico del 26.1.2012, in palese conflitto di interessi essendo i
due agenti entrambi soci della Studio Assist & Partners s.r.l., Società peraltro beneficiaria
dei compensi derivanti dall’attività di agente per il tesseramento di tale calciatore, ed
essendo al contempo l’Avv. Cesare Italo Rossini socio di maggioranza della Società
calcistica appena citata;”
2. Mossini Matteo
2.1 “per la violazione del disposto di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt.20, comma 9, e 19,
comma 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora di tutte tali norme in
via autonoma, per avere assistito il calciatore sig. Cusaro Fabio in occasione del
tesseramento per l’Alessandria Calcio 1912 s.r.l., di cui al contratto economico del
26.1.2012, in palese conflitto di interessi essendo socio unitamente all’Avv. Cesare Italo
Rossini dello Studio Assist & Partners s.r.l., Società peraltro beneficiaria dei compensi
derivanti dall’attività di agente per il tesseramento di tale calciatore, ed essendo al
contempo l’Avv. Cesare Italo Rossini socio di maggioranza della Società calcistica appena
citata;”
2.2 “per la violazione del disposto di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 19, commi 2 e 3, del
vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora dall’art.93, comma 1, delle
N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse inserito nel contratto
economico tra la Alessandria Calcio 1912 s.r.l. ed il sig. Fabio Cusaro del 26.1.2012, in
occasione del quale ha assistito il calciatore;”
3. Cusaro Fabio
“per la violazione del disposto di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia
in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art.21, comma 5, del vigente
regolamento Agenti di calciatori, nonché dall’art.93, comma 1, delle N.O.I.F., nonché
ancora di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che nel
contratto datato 26.1.2012 dallo stesso stipulato con l’Alessandria Calcio 1912 s.r.l., fosse
indicato il nominativo e la qualifica di intervento del sig. Matteo Rossini, agente di calciatori
al quale aveva conferito mandato;”
4. Società ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl
“ai sensi dell’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità
oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati,
posti in essere dal proprio socio unico dal 23.6.2011 all’1.12.2011, e di maggioranza dal
2.12.2011 al 13.4.2012, Avv. Cesare Italo Rossini;”
5. Società AC MONZA BRIANZA 1912 SpA
“ai sensi dell’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità
oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati,
posti in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, sig. Fabio Cusaro;”.
All’inizio della riunione odierna i deferiti, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza
di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, 10
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Cesare Italo Rossini, Matteo
Rossini, Fabio Cusaro e le Società Alessandria Calcio 1912 Srl e AC Monza Brianza 1912
Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai
sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Cesare Italo Rossini, sanzione della
sospensione della licenza di mesi 24 (ventiquattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a
mesi 18 (diciotto); pena base per il Sig. Matteo Mossini, sanzione della sospensione della
licenza di mesi 12 (dodici), oltre all’ammenda 6.000,00 (€ seimila/00) diminuita ai sensi
dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto), oltre all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00); pena
base per il Sig. Fabio Cusaro, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00),
diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00); pena base per la Società
Alessandria Calcio 1912 Srl, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00),
diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base
per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 1.800,00 (€
milleottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 1.200,00 (€
milleduecento/00);];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della seguenti sanzioni:
? per il Sig. Cesare Italo Rossini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 18
(diciotto);
? per il Sig. Matteo Mossini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 8 (otto), oltre
all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00);
? per il Sig. Fabio Cusaro, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);
? per la Società Alessandria Calcio 1912 Srl, sanzione della ammenda di € 8.000,00 (€
ottomila/00);
? per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 1.200,00 (€
milleduecento/00);
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predente.